Cass. Civ., Sez. I, ordinanza n. 21918/2023
Con l’ordinanza n. 21918/2023, la Corte di Cassazione ha ribadito che il genitore non collocatario mantiene piena titolarità del diritto/dovere di partecipare alle decisioni rilevanti per la vita del figlio, comprese quelle scolastiche, sanitarie ed educative.
La Corte ha stigmatizzato il comportamento dell’istituto scolastico che aveva escluso il padre dalle comunicazioni relative al rendimento scolastico del figlio, riconoscendo il diritto di ottenere copia dei documenti e partecipare ai colloqui, a prescindere dall’affidamento e dal collocamento.
👉 Nota di commento: la pronuncia riafferma un principio fondamentale dell’affidamento condiviso: il diritto alla bigenitorialità effettiva non si esaurisce nella frequentazione materiale ma richiede coinvolgimento attivo e informato.
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