Se una persona subisce un danno per colpa di un bene custodito da altri (es. una buca sul marciapiede, un oggetto caduto da un balcone, una scala condominiale rotta), può agire per ottenere un risarcimento.
L’articolo 2051 del Codice Civile stabilisce che il custode (proprietario o amministratore) è responsabile, salvo che provi il caso fortuito.
Il danneggiato deve dimostrare:
- l’esistenza del danno,
- il nesso causale con la cosa,
- e che il danno non dipenda da un comportamento proprio.
👉 È un tema molto attuale in ambito condominiale, urbano e scolastico.
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